INSIEMI DI MACCHINE – Direttiva 2006/42 CE

La società Consulimpianti S.r.l., anche a seguito di interventi di verifica effettuati dall’ASL (SPRESAL PIEMONTE) in relazione ad “INSIEMI DI MACCHINE” prive della dichiarazione CE di conformità di insieme come previsto dalla direttiva 2006/42/CE ed in tale contesto sanzionate, espone e propone quanto segue:

Si intende per insieme di macchine linee di produzione o similari composte da due o più macchine montate insieme o in linea per un’applicazione specifica che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale.

Affinché un gruppo di macchine o di quasi-macchine venga considerato un insieme di macchine devono essere soddisfatti tutti i criteri che seguono:

  • Le unità costitutive sono montate insieme al fine di assolvere una funzione comune, ad esempio la produzione di un dato prodotto
  • Le unità costitutive sono collegate in modo funzionale in modo tale che il funzionamento di ciascuna unità influisce direttamente sul funzionamento di altre unità o dell’insieme nel suo complesso, e pertanto è necessaria una valutazione dei rischi per tutto l’insieme
  • Le unità costitutive dell’insieme hanno un sistema di comando comune

Nel caso di insieme costituito da macchine di costruttori diversi, occorre individuare “il fabbricante” dell’insieme; tale fabbricante ha la responsabilità di garantire che tale insieme, nel suo complesso, ottemperi ai requisiti di sicurezza e tutela della salute stabiliti dalla direttiva macchine.

Nello specifico il fabbricante dell’insieme di macchine deve:

  • condurre le adeguate valutazioni di conformità per l’insieme di macchine;
  • apporre una marcatura determinata (ad esempio, una targhetta specifica) sull’insieme di macchine con le informazioni richieste al punto 1.7.3 e, se del caso, dai punti 3.6.2, 4.3.3 e 6.5 dell’allegato I, inclusa la marcatura CE;
  • stilare e firmare una dichiarazione CE di conformità per l’insieme di macchine.

La valutazione dei rischi a cura del fabbricante di un insieme di macchine deve pertanto comprendere tanto l’idoneità delle unità costituenti ai fini della sicurezza dell’intero insieme, quanto i pericoli derivanti dalle interfacce fra le unità che lo costituiscono. Essa deve anche includere i vari pericoli che derivano dall’insieme non coperti dalla dichiarazione CE di conformità (per le macchine) o dalla dichiarazione di incorporazione e dalle istruzioni di montaggio (per le quasi-macchine) fornite dai fabbricanti delle singole unità che compongono l’insieme.

Si evidenzia che la mancata certificazione di un insieme linea o impianto costituisce violazione all’art. 70 comma 1 del d.lgs. 81/08 sanzionato con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 (art. 87 comma 1 d.lgs. 81/08).

Parimenti, figurando l’insieme linea, come nuova immissione sul mercato sul mercato o messa in servizio di macchina non marcata CE, l’utilizzatore, pur il fatto non costituente reato, è punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da € 4.000,00 ad € 24.000,00 (art. 15 comma 1 d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 17).

La società Consulimpianti S.r.l. nel caso specifico è in grado di effettuare l’analisi di rischio dell’insieme, di redigere il manuale d’uso dell’insieme, e di rilasciare la dichiarazione CE di conformità alla direttiva 2006/42/CE assumendo la figura e la responsabilità di “fabbricante dell’insieme” e di apporre la marcatura CE.