Antincendio

Obiettivo

Laddove si configurino attività soggette al controllo VVF (ricadenti nell’elenco di cui all’allegato 1 del D.P.R. n. 151/2011), è obbligatorio che siano ottemperati gli obblighi previsti dal medesimo decreto, ovvero:

  • art. 3 – presentazione dell’istanza di valutazione progetto (per attività di categoria B e C);
  • art. 4 – deposito dell’istanza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.);
  • art. 5 – rinnovo periodico della conformità antincendio (con cadenza quinquennale, eccetto specifiche attività con cadenza decennale).

Descrizione dei servizi

I principali servizi che normalmente svolgiamo sono di seguito descritti.

  • Progetto di prevenzione incendi. Le attività di categoria B e C necessitano che venga elaborato un progetto di prevenzione incendi, a firma di tecnico abilitato, da sottoporre alla preventiva valutazione del Comando VVF territorialmente competente (art. 3 DPR n. 151/2011). Lo Studio utilizza, per determinate attività, il “Codice” di prevenzione incendi” (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.), costituito da RTO e RTV. Il Codice, oltre a individuare, a seconda del profilo di rischio dell’attività, misure antincendio cosiddette “conformi”, consente al professionista l’utilizzo di “misure alternative”, eventualmente ricorrendo ai metodi dell’ingegneria antincendio (o Fire safety Engineering – FSE). E’ redatto anche il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio, dove sono sostanzialmente riportate le procedure di “gestione” dei parametri assunti alla base del progetto (ad es. controllo dei combustibili e della loro ubicazione; controlli per mantenere inalterato il livello di affidabilità degli impianti antincendio, etc.)

 

  • Deroga. Le attività che non possono garantire il pieno rispetto di regole tecniche di prevenzione incendi, devono presentare al Comando VVF territorialmente competente un’apposita istanza di deroga (art. 7 DPR 151/2011), conforme al D.M. 07.08.2012, eventualmente ricorrendo alla FSE. Per molte attività ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 03.08.2015, il ricorso alla “deroga” è stato fortunatamente limitato, potendosi far ricorso, già in fase di progetto, alle cosiddette soluzioni “alternative”. SCIA. Per essere autorizzate ai fini antincendio, le attività soggette al controllo VVF devono depositare presso il Comando Provinciale dei VVF territorialmente competente, la S.C.I.A. (art. 4 DPR n. 151/2011).

 

  • Rinnovo antincendio. Le attività autorizzate ai fini antincendio devono essere oggetto di rinnovo di conformità antincendio, con cadenza almeno quinquennale (art. 5 DPR 151/2011).
    L’istanza di rinnovo non è una mera dichiarazione del titolare dell’attività, con valenza puramente amministrativa. Essa è un’occasione vera e propria per controllare “in profondità” la piena corrispondenza dell’attività rispetto all’impegnativa progettuale approvata precedentemente dai VVF e alla documentazione tecnica corredata alla SCIA. Qualora fossero state apportate “modifiche sostanziali” ai fini antincendio, bisognerà verificare che esse non abbiano comportato aggravio del rischio incendio e:

 

  • In caso di aggravio, presentare nuovo progetto e successiva SCIA

 

  • In caso di assenza di aggravio, presentare una nuova SCIA, corredata da una valutazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di professionista antincendio.