Verifiche attrezzature di sollevamento

Verifiche attrezzature di sollevamento

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.Lgs. 81/08 Art. 71 c.11

Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati,

D.Lgs 81/08 Art. 71 c.12

Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

D.M.11/04/2011
In G.U. del 29 aprile 2011, n° 98, S.O. n°111 è stato pubblicato il D.M.11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71 c.13 del medesimo decreto legislativo.
Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012, un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, ne dà immediata comunicazione all’INAIL territorialmente competente, che assegnerà all’attrezzatura un numero di matricola comunicandolo al datore di lavoro. Successivamente, per il datore di lavoro è previsto l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche (prima verifica e verifiche successive alla prima) le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII del D.lgs. 81/08. Della prima delle verifiche periodiche il soggetto titolare è l’INAIL (ex ISPESL), mentre delle verifiche periodiche successive alla prima il soggetto titolare è l’Arpa o l’ASL. La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 60 giorni dalla richiesta, le successive entro 30 giorni dalla richiesta.

 

ATTIVITA’ ISPETTIVA

  1. Attività preliminare e analisi della documentazione tecnica:

Ai sensi dei punti 5.3.1 e 5.3.2 dell’allegato II del D.M. 11 aprile 2011, è requisito essenziale per l’effettuazione della verifica che siano messi a disposizione del verificatore il personale occorrente sotto la vigilanza di un preposto ed i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazione stesse (quali pesi, imbracature) nonché la seguente documentazione:

– Libretto delle verifiche rilasciato dall’Enpi oppure dall’INAIL / ISPESL ovvero per apparecchi a marchio CE , rientranti nel regime applicazione della Direttiva Macchine (DPR 459/96), copia della dichiarazione CE di conformità con relativa denuncia all’ISPESL/INAIL.

– Verbali delle precedenti verifiche periodiche eseguite da ARPA / A.S.L. / SOGETTI ABILITATI.

– Manuale di installazione, uso e manutenzione.

– Registro di controllo ai sensi dei commi 4 e 8 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Risultanze delle indagini supplementari di cui al punto 3.2.3 dell’Allegato II del DM 11.04.11 (in caso di gru mobili, gru trasferibili, ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato messe in esercizio da oltre 20 anni).

  1. Verifica periodica ed indagine supplementare:

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro. Verranno effettuate anche le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.

L’indagine supplementare e l’attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

  1. Redazione del verbale di verifica